Art. 7 - La bandiera

1. La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria.

2. La bandiera da combattimento affidata ad una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti. Essa va difesa fino all'estremo sacrificio.

3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.

 

 Alla bandiera vanno tributati i massimi onori

 

 

Art. 9 - Doveri attinenti al giuramento

1. Con il giuramento il militare di ogni grado s'impegna solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina ed onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.

2. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

 

Art. 10 - Doveri attinenti al grado

1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.

2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche (...omissis...).

3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.

 

Art. 18 - Dignità e decoro del militare

1. L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

 

Art. 35 - Assistenza spirituale ed esercizio del culto

1. L'esercizio del culto da parte dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante di corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.

3. Qualora un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richieda i conforti della sua religione, i Ministri di questa devono essere chiamati ad assisterlo.

 

Art. 36 - Contegno del militare

1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.

2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.

3. In particolare deve:

a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;

b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;

c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che abbia trovato o che gli siano pervenuti per errore;

d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze, che possano alterare l'equilibrio psichico;

e) rispettare le religioni, i Ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.

4. Richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso.

 

Art. 37 - Norme di tratto

1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.

2. Nei rapporti orali o scritti di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona.

3. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado e il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome; nel rivolgersi ad un superiore, ufficiale o sottufficiale, fa precedere l'indicazione del grado o della carica o del cognome per gli ufficiali inferiori della Marina militare dall'appellativo «signore».

4. Sono fatte salve le consuetudini delle singole Forze armate o Corpi armati circa l'uso dell'appellativo «comandante».

5. I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato di grado.

 

Art. 38 - Senso dell'ordine

1. Ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito.

2. L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare.