Nella Lettera Enciclica Sacerdotalis caelibatus del 24 giugno 1967, il Sommo Pontefice Paolo VI parlava «con paterno amore, con trepidazione e dolore grande... di quegli infelici, ma sempre amatissimi e desideratissimi fratelli nostri nel sacerdozio, i quali, mantenendo impresso nell’anima il carattere sacro conferito dall’Ordinazione sacerdotale, furono disgraziatamente infedeli agli obblighi assunti al tempo della loro consacrazione sacerdotale».

Nello stesso documento, il Sommo Pontefice, ricordati i motivi per i quali la Chiesa ritiene di concedere ad alcuni sacerdoti la riduzione allo stato laicale con dispensa dall’obbligo di osservare il celibato, ammonisce che «sia tentato ogni mezzo persuasivo allo scopo di indurre il fratello vacillante alla calma, alla fiducia, al pentimento, a ritornare al primitivo fervore. E solo quando ad essa sembrerà che il sacerdote non possa essere indotto a tornare sulla buona strada, solo allora l’infelice ministro di Dio sarà escluso dal ministero a lui affidato». Aggiunge il Santo Padre che, se questo prete «si dimostrasse irrecuperabile per il sacerdozio, ma presentasse tuttavia qualche seria e buona disposizione di vivere cristianamente come laico, la Sede Apostolica, studiate attentissimamente tutte le circostanze, d’accordo con l’Ordinario del luogo o con il Superiore religioso, lasciando che sul dolore vinca ancora l’amore, concede talvolta ogni richiesta dispensa» (AAS, LIX [1967], 690 e 690-691).

E infatti, i Sommi Pontefici Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI sottoposero all’allora Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio le richieste di riduzione allo stato laicale con la dispensa dall’obbligo di osservare il celibato, perché, in caso di giudizio favorevole, fossero poi sottoposte all’Udienza Pontificia.

Perciò questo Sacro Dicastero, il 2 febbraio 1964, inviò una lettera «a tutti gli Eminentissimi ed Eccellentissimi Ordinari dei luoghi ed ai Superiori Generali delle Famiglie Religiose» in cui si faceva sapere che era stata costituita una speciale Commissione presso questa Sacra Congregazione, il cui compito era quello di valutare le richieste di riduzione allo stato laicale con la dispensa dall’obbligo di osservare il celibato. A questa lettera erano annesse delle Norme per preparare le cause sulla sacra ordinazione ed i suoi obblighi, secondo le quali l’Ordinario del luogo della dimora abituale del richiedente (chiamato anche «attore»), deve costituire un Tribunale, composto da un Giudice, da un Difensore del Vincolo della Sacra Ordinazione e da un Segretario, per celebrare un processo secondo lo stile giudiziario. L’interrogatorio del richiedente contiene 27 articoli, e l’«esame giudiziale» dei parenti e dei testi ne contiene rispettivamente 22 e 32.

Dipoi, da molto tempo, moltissimi Eminentissimi ed Eccellentissimi Vescovi e Superiori Generali dei Religiosi hanno chiesto che le regole da osservarsi fossero ridotte ad una forma piú semplice e di conseguenza fosse ridotto il tempo da impiegarsi per la soluzione delle cause, tanto nelle Curie diocesane che in questa Sacra Congregazione.

Considerando tutte queste cose, l’Assemblea Plenaria di questa Sacra Congregazione, tenutasi il 3 dicembre 1969, decretò che le norme qui ricordate fossero da abrogarsi per essere sostituite da altre, nuove e piú semplici. Il Santo Padre, conosciutala, ratificò la decisione degli Eminentissimi ed Eccellentissimi Padri.

Cosí questa Sacra Congregazione suddivise per ordine quanto avevano suggerito i Vescovi e i Superiori Generali, e lo uní alle conclusioni derivate dall’esperienza scaturita dalle migliaia di casi che alla Sacra Congregazione erano stati sottoposti da quasi tutte le parti della terra. Da qui ne sono state dedotte queste nuove Norme che il Santo Padre, cui erano state sottoposte il 14 dicembre 1970, si è degnato di approvare.

Ora con questa Lettera sono comunicate le nuove Norme ai singoli Ordinari dei luoghi e ai Superiori Generali degli Istituti religiosi clericali; e i Superiori Generali sono pregati di notificare tali Norme a tutti i Superiori Maggiori (Provinciali ed equiparati ai Provinciali) del loro Istituto.

Si illustrano ora le principali differenze tra le Norme del 1964 e quelle attuali.

1) In luogo del «processo giudiziale» istruito nel Tribunale, ora si fa una semplice indagine, il cui scopo è di vedere se i motivi addotti nella domanda di dispensa dall’onere del celibato abbiano valore e se quanto ha assento il richiedente corrisponda a verità. Questo tipo di investigazione, perciò, ha meno del rigore giuridico e si basa piuttosto su criteri pastorali, e procede in modo piú semplice: sia però sempre inviolabile il principio che questa indagine conduca ad una conoscenza della verità oggettiva.

2) Le norme del 1964 sottoponevano tutto il processo all’Ordinario del luogo di dimora abituale del richiedente; ma questo Ordinario poteva non essere l’Ordinario proprio del sacerdote secolare richiedente, e mai era il Superiore Maggiore proprio del richiedente religioso. Le nuove Norme affidano il compito di condurre l’indagine all’Ordinario, diocesano o religioso, proprio del richiedente.

Se il richiedente abita molto lontano dalla propria diocesi o dalla sede del proprio Superiore Maggiore religioso, le Norme affidano alle sopraddette competenti Autorità, cioè Prelati, il mandato di chiedere, con dette lettere, all’Ordinario del luogo nel quale il richiedente abita, che compia lui, Ordinario, l’indagine.

3) In questa Sacra Congregazione l’esame degli atti inviati dal Prelato competente sarà adattato secondo una regola piú semplice. Supposta quindi l’integrità degli atti, l’esame del caso sarà contenuto in un breve spazio di tempo. Se il voto del Prelato competente sarà favorevole e il voto di questa Sacra Congregazione confermerà il voto precedente, subito si chiederà al Santo Padre la dispensa dall’onere di osservare il celibato; e, se questa sarà concessa, il suo rescritto sarà inviato entro breve tempo a quel Prelato che ha sottoposto il caso.

4) Fino ad ora il Rescritto di riduzione allo stato laicale con la dispensa dall’onere di osservare il celibato era inviato annesso ad una lettera all’Ordinario del luogo di dimora del richiedente, e la stessa Sacra Congregazione informava l’Ordinario proprio d’incardinazione del richiedente o il Superiore Religioso Maggiore. D’ora in avanti, invece, lo stesso Prelato a cui in forza dell’incardinazione o della professione religiosa il richiedente sottostava e che ha compiuto l’indagine del caso, comunicherà il Rescritto al richiedente, direttamente o attraverso l’Ordinario del luogo di dimora dello stesso richiedente.

5) Al Prelato competente (l’Ordinario dell’incardinazione, il Superiore maggiore religioso, l’Ordinario del luogo in cui abita il richiedente) le nuove Norme concedono, secondo la sua prudenza e per quanto ve ne sia bisogno, la facoltà di dispensare dall’obbligo - finora assai stretto - di mantenere il segreto circa la dispensa e la celebrazione canonica del matrimonio.

6) Alle Norme contenute nel n. VI si è pervenuti dopo frequenti consultazioni e diligente esame condotto dal gruppo misto di questa Sacra Congregazione e degli altri Dicasteri competenti; e il Santo Padre ha confermato queste Norme con speciale motivo.

Queste Norme ora emanate tendono a migliorare e completano le precedenti del 1964. È ovvio che l’osservanza di queste Norme comporta un gravissimo dovere, che incombe a tutti i Vescovi e ai Superiori religiosi; a tale obbligo si sente strettamente legata questa stessa Sacra Congregazione, e il Sommo Pontefice per primo vuole osservarlo, e cioè di fare ogni tentativo (prima che si faccia il ricorso alla Suprema Autorità della Chiesa per risolvere i casi degni di misericordia, che sono ricordati dalla Lettera Enciclica Sacerdotalis caelibatus) affinché i sacerdoti che sono tentati di andarsene vincano le loro difficoltà.

Inoltre questa Lettera con le relative Norme testimoniano il desiderio fermo e vivissimo di aiutare i Vescovi e i Superiori Maggiori religiosi a riportare sulla buona strada i sacerdoti in pericolo.

E mentre comunichiamo quanto sopra in ragione del nostro ufficio, porgiamo volentieri i piú alti sentimenti del nostro ossequio, e ci confermiamo obbligatissimi nel Signore.

Roma, 13 gennaio 1971.

Franjo Card. Šeper, Prefetto

Mons. Paul Philippe, Segretario

 

 

 

 

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi integrali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti originali presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.