1. È noto che per quanto riguarda l'età per l'ammissione dei candidati ai primi due gradi dell'Ordine sacro, il can. 1031, § 1 del C.I.C. prescrive 25 anni compiuti per il presbiterato e 23 anni per il diaconato da ricevere in vista del sacerdozio. Per quanto riguarda, invece, l'accesso al "diaconato permanente" nel paragrafo 2 dello stesso canone, si richiedono almeno 25 anni compiuti per quello "celibatario" e 35 anni per quello "coniugato". Talora, o per notevoli motivazioni connesse a particolari esigenze locali, o per urgenze pastorali reclamate soprattutto dalle Chiese particolari ancora in sofferenza per notevole scarsità di clero, si presenta la necessità di accrescere o di abbreviare tali età.

La normativa canonica vi provvede con il quarto ed ultimo paragrafo del can. 1931, ove, stabilendosi che "la dispensa che superi l'anno dall'età richiesta è riservata alla Sede Apostolica", indirettamente si consente ai Vescovi di poter abbreviare di un anno (12 mesi), l'età stabilita per l'accesso delle varie categorie di candidati a ciascuno dei predetti gradi dell'Ordine sacro.

2. Piuttosto frequentemente si è verificato che alcuni Vescovi non solo si siano giovati della facoltà loro concessa "ex iure" (can. 1931, § 4) di ridurre di un anno la prescritta età dei candidati, ma abbiano sollecitato dalla Sede Apostolica la dispense per un tempo superiore ai 12 mesi.

3. Informatone da questo Dicastero, competente in materia (Cost. Apost. "Pastor Bonus", art. 63), e sempre a seguito di un'attenta valutazione di ogni specifico cave e di ogni singola situazione, il Santo Padre, benché con estrema remora e cautela, talora ha acconsentito a tali richieste e soprattutto in considerazione del bene di tante comunità cristiane che, senza un tale provvedimento di eccezione, sarebbero rimaste ancora a lungo senza un pastore e prive della possibilità di accedere, secondo diritto (can. 843, § 1 e § 2), ai mezzi di salvezza e di santificazione, ha stabilito che questo Dicastero potesse concedere un'ulteriore dispense di 6 mesi da aggiungere a quella di 1 anno di competenza dei Vescovi (per un totale di 18 mesi) per il presbiterato, per il diaconato transeunte e per quello permanente celibatario e di 30 mesi per il diaconato permanente coniugato (Lett. Segr. di Stato N. 346.606 del 23 marzo 1994 e N. 390.341 del 20 maggio 1996).

4. Da qualche tempo, si è dovuto, purtroppo, prendere atto che le gravi motivazioni pastorali sottese dalla benevola concessione pontificia cedono il posto ad altre considerazioni, come, ad esempio, la giustificazione dell'"omnia parata"...

5. Intanto, però, a questo Dicastero, competente anche per la trattazione delle Cause di nullità dell'Ordinazione e di dispense dagli obblighi e dai voti con dimissione dallo stato clericale, risulta che purtroppo, tra le motivazioni abitualmente addotte a spiegazione per le defezioni tanto diaconali che sacerdotali, primeggia ripetitivamente quella relative alla loro immaturità soprattutto psicologico-affettiva o alla delusione seguita all'impatto di certe euforiche ed utopiche aspettative idealistiche tipiche dell'età giovanile con le obiettive difficoltà della realtà ministeriale.

6. Se si considera che tali motivazioni vengono poi attribuite tanto dagli Oratori defezionari che dai propri Educatori e Superiori sia alla giovane età che alla frettolosità con cui furono promossi agli Ordini sacri, spesso prescindendo perfino (cann. 1032, § 2 e 1035, § 1 e 2) e, talora, anche dai pur prescritti "interstizi", talora, anche prima dei richiesti curricula studiorum, tempus formationis, etc. (can. 1051, § 1), si comprende come alle remore cautelative con cui il Santo Padre concesse alcune eccezioni in materia si sia ore aggiunta una vera e fondata apprensione da parse di questo Dicastero per gli illeciti abusivi di cui sopra e per i superficiali conati estensivi di dispense dal difetto di età.

7. Dopo averne doverosamente riferito all'Autorità Superiore (Lett. CCDDS n. 1216/97 del 20 giugno 1997) e con Sua approvazione (Lett. Segr. di Stato N. 416.478 del 9 luglio 1997), questo Dicastero ha deciso:

a) di non concedere, d'ora in poi, dispense dal difetto di età oltre i 12 mesi di competenza dei Vescovi (can. 1031, §, 4), se non per rarissimi "casi eccezionali" esclusivamente fondati su gravi esigenze pastorali per la "salus animarum", i quali non possono consistere nella semplice stima del candidato oppure sul fatto che per l'ordinazione sia già stata prefissata una data prima di aver chiesto la dispensa, e purché la richiesta sia fatta almeno 6 mesi prima della data prevista per l'eventuale Ordinazione;

b) e di concederla solo per "brevissimi periodi di tempo" ed in forma commissoria "onerata conscientia Episcopi".

Roma, 24 luglio 1997

+ Jorge Medina E., Pro-Prefetto

+ Geraldo M. Agnelo, Segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Notificazione sulla dispensa dal difetto di età per i candidati all'Ordine sacro, in Notitiae VII-IX/35 (1997) 281-283.

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.