La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha sempre ritenuto che non devono essere impediti al matrimonio coloro che hanno subito la vasectomia e altri che versano in simili condizioni per il fatto che non consti con certezza della loro impotenza.

Inoltre, esaminata tale prassi e dopo reiterati studi condotti da questa Sacra Congregazione e anche dalla Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, gli Em.mi e Rev.mi Padri di questa S. Congregazione, nella riunione plenaria tenutasi mercoledí 11 maggio 1977, essendo stati Loro proposti i seguenti dubbi, decisero di rispondere:

1. Se l’impotenza che rende nullo il matrimonio, consista nell’incapacità, antecedente e perpetua, sia assoluta che relativa, di compiere la copula coniugale.

2. In caso affermativo, se per la copula coniugale si richieda necessariamente l’eiaculazione di seme prodotto nei testicoli.

Quanto al primo: affermativamente; quanto al secondo: negativamente.

E nell’Udienza concessa venerdí 13 dello stesso mese e anno al sottoscritto Prefetto di questa S. Congregazione, il Sommo Pontefice per divina Prov. Papa Paolo VI ha approvato il predetto decreto e ha ordinato che fosse pubblicato.

Dato a Roma, presso la Sede della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, 13 maggio 1977.

+ Franjo Card. Šeper, Prefetto;

+ Jérôme Hamer, O.P., Arcivescovo tit. di Lorea, Segretario

 

 

 

 

 

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