(La numerazione progressiva a margine senza formattazione è riportata dalla serie degli EV)

 

 

DECRETO

 

1844

La Conferenza episcopale italiana nella XXXI assemblea generale ordinaria (C4/1669) (15-19 maggio 1989) ha esaminato e approvato con la maggioranza prescritta la delibera di carattere normativo circa l'introduzione nelle diocesi d'Italia dell'uso di distribuire la comunione nelle mani dei fedeli e la relativa Istruzione Sulla comunione eucaristica, in attuazione della concessione prevista dal Rito della comunione fuori della messa e culto eucaristico al n. 21 (V4/2531).

Con il presente decreto, nella mia qualità di presidente della Conferenza episcopale italiana, per mandato della medesima assemblea generale e in conformità al can. 455 del Codice di diritto canonico nonché all'art. 28/a (C3/2332) dello Statuto della CEI, dopo aver ottenuto la prescritta «recognitio» della Santa Sede, in data 14 luglio 1989, con decreto CD 311/89 della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, intendo promulgare e di fatto promulgo la delibera succitata, approvata dalla XXXI assemblea generale, e la relativa istruzione, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul Notiziario ufficiale della Conferenza episcopale italiana.

In conformità al can. 8, §2 del Codice di diritto canonico, tenuto conto dell'esigenza di una previa e adeguata catechesi, che illustri i vari punti dell'istruzione e in particolare il significato della nuova prassi, stabilisco altresí che la delibera promulgata entri in vigore a partire dal 3 dicembre 1989, domenica prima di avvento.  

Roma, dalla sede della CEI, 19 luglio 1989.

+ Ugo card. Poletti, Vicario generale di Sua Santità per la città di Roma e distretto,
                                                  Presidente della Conferenza episcopale italiana.

+ Camillo Ruini, per la città di Roma e distretto, segretario generale.

 

 

 

 

DELIBERA N. 56

 

 1845

 La santa comunione può essere distribuita anche deponendo la particola sulla mano dei fedeli, in conformità alle norme emanate dalla Santa Sede e alle istruzioni date dalla CEI.

 

 

 

 

ISTRUZIONE SULLA COMUNIONE EUCARISTICA

Fate questo in memoria di me

 

1846

1. Il Signore Gesú, il giorno prima di morire, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

1847

2. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai discepoli e disse: «Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me» (cf. Messale romano, «Preghiere eucaristiche»).

1848

3. Lo stesso Signore, risorto da morte, apparso ai due discepoli sulla via di Emmaus, la sera di quel medesimo giorno nel quale aveva vinto la morte, dopo aver spiegato loro tutte le Scritture che lo riguardavano, si fece riconoscere da loro nello spezzare il pane (cf. Lc 24,13-35) (cf. Messale romano, ed. it. 1983, «Preghiera eucaristica V»; ECeC c. I) (C3/1248 ss.).

1849

4. Da allora, la Chiesa, fedele al suo Signore, si ritrova ogni primo giorno dopo il sabato, per celebrare la memoria della sua pasqua di morte e di risurrezione, e per offrire al Padre il sacrificio di Cristo, fino al suo ritorno, secondo l'esempio e il precetto ricevuto. È l'ottavo giorno, il giorno del Signore (cf. SC 106; Norme per l'anno liturgico e il calendario, 3-4; ECeC 75; GdS 11) (V1/191) (V3/893 s.) (C3/1320.1944).

1850

 5. Nel ricordo della sua carità, e riunita nel suo Spirito, la Chiesa continua a spezzare il pane della condivisione per le necessità dei fratelli. In quel giorno, piú che in qualunque altro, partecipando alla messa, il cristiano cerca di fare della sua vita un dono, un sacrificio spirituale gradito a Dio a imitazione di colui che nel suo sacrificio ha offerto la propria vita al Padre e per tutti ha dato il proprio corpo e ha versato il proprio sangue (cf. Lett. Dominicae cenae, 9; ECeC 16; GdS 9-12) (V7/190 ss.) (C3/1959) (C3/1942-1945).

1851

6. La Chiesa, ben conoscendo il tesoro che le è stato affidato, istruita dallo Spirito Santo, sente al tempo stesso l'urgenza di inculcare l'amore piú profondo a questo «sacramento mirabile» e il dovere di difenderne e di garantirne il rispetto, secondo le parole dell'apostolo: «chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1Cor 11,29) (Istr. Eucharisticum mysterium, 1; Istr. Inaestimabile donum, 11; ECeC 97-102) (V2/1293 s.) (V7/301) (C3/1342-1346).

1852

7. Proprio per favorire la piena, attiva e consapevole partecipazione al mistero eucaristico (SC 14; IGMR 3) (V1/23 ss) (V3/2037), richiamiamo all'attenzione delle nostre comunità alcuni punti utili a orientare la catechesi, ad accrescere la devozione, e a indirizzare la pratica eucaristica nelle nostre Chiese particolari e nei singoli fedeli.

 

 

 

Perché il segno sia «vero»

 

 1853

 8. «Cristo è presente ed agisce per virtú dello Spirito Santo nei sacramenti e, in modo singolare ed eminente, nel sacrificio della messa sotto le specie eucaristiche, anche quando sono conservate nel tabernacolo al di fuori della celebrazione per la comunione soprattutto dei malati e l'adorazione dei fedeli» (Giovanni Paolo II, Lett. apost. Vicesimus quintus annus, nel XXV anniversario della costituzione conciliare «Sacrosanctum concilium», n. 7) (V11/1575 s). La comunione al suo corpo e al suo sangue raggiunge la sua massima significazione quando avviene durante la celebrazione stessa. È qui infatti che l'intrinseca relazione del convito eucaristico al sacrificio di Cristo appare nella massima evidenza (cf. EM 3 e 31; IGMR 56h; CIC can. 918) (V2/1300.1302) (V2/1331) (V3/2103). Per questa ragione la Chiesa ammette anche una seconda volta alla mensa eucaristica coloro che, pur essendosi già accostati una volta nello stesso giorno alla comunione, partecipano a un'altra messa (cf. CIC can. 917; Messale romano, ed. it. 1983, «Precisazioni», n. 9, P. L.) (C3/1391).

1854

 9. «Poiché la celebrazione eucaristica è un convito pasquale», è importante che tutti i gesti in essa compiuti corrispondano con la verità del segno alla natura del mistero: «Si desidera vivamente», perciò, «che i fedeli ricevano il corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa messa e, nei casi previsti, facciano la comunione anche al calice» (IGMR 56 e 56h; Messale romano, «Precisazioni», n. 10, P. L.) (V3/2100.2103) (C3/1392). Anche il viatico - cui ricordiamo che sono tenuti per precetto tutti i fedeli - si riceva, se possibile, durante la messa, sotto le due specie, segno speciale della partecipazione al mistero della morte del Signore e del suo passaggio al Padre (cf. Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi, ed. it. 1974, 26; CIC cann. 921 e 922) (V4/1885).

 

 

 

Disposizioni per ricevere la comunione eucaristica

 

 1855

 10. Perché la comunione eucaristica produca in noi i suoi frutti di salvezza, e non si traduca invece nella nostra condanna (1Cor 11,27-29), essenziali sono le nostre disposizioni, prime tra tutte la fede nella presenza reale del Signore sotto le specie eucaristiche e lo stato di grazia. Perciò la Chiesa prescrive che «nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si accosti alla santa eucaristia senza premettere la confessione sacramentale» (Rito della comunione fuori della messa e culto eucaristico, ed. it. 1979, 23; CIC can. 916) (V4/2533). Solo qualora vi sia grave e urgente necessità, il fedele che non abbia disponibilità di un confessore può accostarsi al sacramento eucaristico, premettendo un atto di contrizione perfetta che include il proposito di confessarsi quanto prima (ivi).

 

1856

11. Fin dai tempi piú antichi la Chiesa ha fatto precedere la comunione eucaristica dalla pratica ascetica del digiuno. Pur avendo attenuato il precedente rigore, la Chiesa prescrive anche oggi di astenersi da qualunque cibo e bevanda - che non sia la semplice acqua o una medicina - per almeno un'ora prima della comunione. Ne sono dispensati i malati, gli anziani e coloro che li assistono (cf. CIC can. 919).

 

 

 

I ministri della comunione

 

 1857

 12. «È compito soprattutto del sacerdote e del diacono amministrare la santa comunione». Il ministero della distribuzione del corpo e del sangue di Cristo, che è uno dei gesti fondamentali della struttura rituale dell'eucaristia (prese rese grazie spezzò diede), compete infatti, come ministero ordinario, solo a chi partecipa ai gradi del sacramento dell'ordine (Rito della comunione fuori della messa..., 17; cf. EM 31; CIC can. 910) (V4/2527) (V2/1331). Anche all'accolito debitamente istruito e ad altri ministri straordinari dell'eucaristia, religiosi e laici preparati, può essere concessa la facoltà di distribuire la comunione in casi di particolare necessità: in assenza del sacerdote e del diacono, o quando c'è un gran numero di fedeli (Rito della comunione fuori della messa..., 17; CIC can. 910; Inaestimabile donum, 10) (V4/2527) (V7/300). Particolare valore va riconosciuto al loro servizio di carità attraverso il quale l'eucaristia domenicale dall'altare della celebrazione giunge a quanti, impediti dalla malattia o dall'età, rimarrebbero altrimenti privi del conforto del sacramento (cf. Pontificale romano, Istituzione dei ministeri..., ed. it. 1980, «Introduzione», IV, §14; ECeC 8; GdS 14) (C3/505 s., 1325) (C3/1947).

 

 

 

Il modo di distribuire e di ricevere la comunione

 

 1858

13. «La santa comunione esprime con maggior pienezza la sua forma di segno, se viene fatta sotto le due specie. Risulta infatti piú evidente il segno del banchetto eucaristico» e la rispondenza del rito liturgico al comando del Signore (cf. IGMR 240) (V3/2295). Per questa ragione la Chiesa consente di dare la comunione sotto entrambe le specie in occasione di ogni «celebrazione particolarmente espressiva del senso della comunità cristiana», nel rispetto delle norme vigenti (IGMR 242; Messale romano, «Precisazioni», n. 10, P. L.) (C3/2298-2303) (C3/1392).

1859

14. La Chiesa ha sempre riservato grande attenzione e riverenza all'eucaristia, anche nel modo di avvicinarsi alla mensa e ricevere la comunione. Particolarmente appropriato appare oggi l'uso di accedere processionalmente all'altare ricevendo in piedi, con un gesto di riverenza, le specie eucaristiche, professando con l'«Amen» la fede nella presenza sacramentale di Cristo (cf. IGMR 56i, 117, 244c, 246b, 247b; Inaestimabile donum, 11) (V3/2104.2168) (V3/2305 ss.) (V7/301).

1860

15. Accanto all'uso della comunione sulla lingua, la Chiesa permette di dare l'eucaristia deponendola sulle mani dei fedeli protese entrambe verso il ministro, ad accogliere con riverenza e rispetto il corpo di Cristo. I fedeli sono liberi di scegliere tra i due modi ammessi. Chi la riceverà sulle mani la porterà alla bocca davanti al ministro o appena spostandosi di lato per consentire al fedele che segue di avanzare (cf. Rito della comunione fuori della messa..., 21; Notificazione sulla comunione nella mano, 3, 4, 7) (V4/2531) (V9/1535 s., 1539). Se la comunione viene data per intinzione, sarà consentita soltanto nel primo modo.

1861

16. In ogni caso è il ministro a dare l'ostia consacrata e a porgere il calice. Non è consentito ai fedeli di prendere con le proprie mani il pane consacrato direttamente dalla patena, di intingerlo nel calice del vino, di passare le specie eucaristiche da una mano all'altra (cf. sopra n. 12; Inaestimabile donum, 9) (C4/1857) (V7/297).

1862

17. Chiunque si sarà accostato alla comunione eucaristica renda poi grazie in cuor suo e nell'assemblea dei fratelli al Padre che gliene ha concesso il dono, sostando per un congruo tempo in adorazione del Signore Gesú e in intenso colloquio con lui. Confortato dalla grazia divina il fedele si apra cosí alla missione di testimonianza e di carità tra i fratelli, perché l'eucaristia, con la forza dello Spirito, continui nella vita di ogni giorno a lode della gloria di Dio Padre (cf. Ef 1,14) (cf. Rito della comunione fuori della messa..., 25; Dominicae cenae, 6; ECeC 54-55; GdS 13-14) (V4/2535) (V7/173 ss.) (C3/1297s., 1946 s.).

 

 

 

 

INDICAZIONI PARTICOLARI PER LA COMUNIONE SULLA MANO

 

 1863

 1. La Conferenza episcopale italiana, avvalendosi della concessione prevista dal Rito della comunione fuori della messa e culto eucaristico, con delibera della XXXI assemblea generale (14-19 maggio 1989), dopo la richiesta «recognitio» della Santa Sede, concessa con decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti in data 14 luglio 1989, n. CD 311/89, ha stabilito, mediante decreto dell'e.mo presidente card. Ugo Poletti, n. 571/89 del 19 luglio 1989, che nelle diocesi italiane si possa distribuire la comunione anche ponendola sulla mano dei fedeli.

1864

 2. Il modo consueto di ricevere la comunione deponendo la particola sulla lingua rimane del tutto conveniente e i fedeli potranno scegliere tra l'uno e l'altro modo.

1865

3. Prima di introdurre la possibilità di ricevere la comunione sulla mano, dovrà essere fatta congrua catechesi, che illustri i vari punti della presente istruzione e in particolare il significato della nuova prassi.

1866

 4. Il fedele che desidera ricevere la comunione sulla mano presenta al ministro entrambe le mani, una sull'altra (la sinistra sopra la destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il corpo di Cristo risponde «Amen» facendo un leggero inchino. Quindi, davanti al ministro, o appena spostato di lato per consentire a colui che segue di avanzare, porta alla bocca l'ostia consacrata prendendola con le dita dal palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione di non lasciare cadere nessun frammento. Le ostie siano confezionate in maniera tale da facilitare questa precauzione.

1867

5. Si raccomandi a tutti, in particolare ai bambini e agli adolescenti, la pulizia delle mani e la compostezza dei gesti, anch'essi segno esterno della fede e della venerazione interiore verso l'eucaristia.

1868

6. Dopo l'introduzione della nuova forma per qualche domenica laici preparati, sotto la guida del sacerdote, vigilino con delicatezza e discrezione perché la distribuzione avvenga in modo corretto e degno.

1869

7. La possibilità della comunione sulla mano sarà introdotta nelle nostre Chiese a partire dalla domenica prima di avvento, 3 dicembre 1989, al fine di consentire la summenzionata previa catechesi.

Roma, 19 luglio 1989.

 

 

 

 

 

 

 

ECEI 4

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Conferenza Episcopale Italiana. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.