(La numerazione progressiva a margine senza formattazione è riportata dalla serie degli EV)

 

 

 

 

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Decreto

 

 

 

 

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È consuetudine costante nella Chiesa - come scrive Paolo VI nel m. p. Firma in traditione - che «i fedeli, spinti dal loro senso religioso ed ecclesiale, vogliano unire, per una piú attiva partecipazione alla celebrazione eucaristica, un loro personale concorso, contribuendo cosí alle necessità della Chiesa e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri» (AAS 66 (1974) 308; EV 5/534). Anticamente questo concorso consisteva prevalentemente in doni in natura; ai nostri tempi è diventato quasi esclusivamente pecuniario. Ma le motivazioni e le finalità dell'offerta dei fedeli sono rimaste uguali e sono state sancite anche nel nuovo Codice di diritto canonico (cf. cann. 945, §1; 946).

Poiché la materia tocca direttamente l'augusto sacramento, ogni anche minima parvenza di lucro o di simonia causerebbe scandalo. Perciò la Santa Sede ha sempre seguito con attenzione l'evolversi di questa pia tradizione, intervenendo opportunamente per curarne gli adattamenti alle mutate situazioni sociali e culturali, al fine di prevenire o di correggere, ove occorresse, eventuali abusi connessi a tali adattamenti (cf. CIC cann. 947 e 1385).

Ora in questi ultimi tempi, molti vescovi si sono rivolti alla Santa Sede per avere chiarimenti in merito alla celebrazione di sante messe per intenzioni chiamate «collettive», secondo una prassi abbastanza recente. È vero che da sempre i fedeli, specialmente in regioni economicamente depresse, sogliono portare al sacerdote offerte modeste, senza chiedere espressamente che per ciascuna di queste venga celebrata una singola santa messa secondo una particolare intenzione. In tali casi è lecito unire le diverse offerte per celebrare tante sante messe, quante corrispondono alla tassa diocesana. I fedeli poi sono sempre liberi di unire le loro intenzioni e offerte per la celebrazione di una sola santa messa per tali intenzioni. Ben diverso è il caso di quei sacerdoti i quali, raccogliendo indistintamente le offerte dei fedeli destinate alla celebrazione di sante messe secondo intenzioni particolari, le cumulano in un'unica offerta e vi soddisfano con un'unica santa messa, celebrata secondo un'intenzione detta appunto - collettiva».

Gli argomenti a favore di questa nuova prassi sono speciosi e pretestuosi, quando non riflettano anche un'errata ecclesiologia. In ogni modo questo uso può comportare il rischio grave di non soddisfare un obbligo di giustizia nei confronti dei donatori delle offerte, ed estendendosi, di estenuare progressivamente e di estinguere del tutto nel popolo cristiano la sensibilità e la coscienza per la motivazione e le finalità dell'offerta per la celebrazione del santo sacrificio secondo intenzioni particolari, privando peraltro i sacri ministri che vivono ancora di queste offerte, di un mezzo necessario di sostentamento e sottraendo a molte chiese particolari le risorse per la loro attività apostolica.

Pertanto, in esecuzione del mandato ricevuto dal Sommo Pontefice, la Congregazione per il clero, nelle cui competenze rientra la disciplina di questa delicata materia, ha svolto un'ampia consultazione, sentendo anche il parere delle conferenze episcopali. Dopo attento esame delle risposte e dei vari aspetti del complesso problema, in collaborazione con gli altri dicasteri interessati, la medesima Congregazione ha stabilito quanto segue:

 

 Art. 1. §1. A norma del can. 948 devono essere applicate «messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta data, anche se esigua, è stata accettata». Perciò il sacerdote che accetta l'offerta per la celebrazione di una santa messa per un'intenzione particolare è tenuto ex iustitia a soddisfare personalmente l'obbligo assunto (cf. CIC, can. 949), oppure a commetterne l'adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal diritto (cf. CIC, cann. 954-955).

 §2. Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un'unica santa messa celebrata secondo un'intenzione detta «collettiva».

Art. 2. §1. Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa messa, celebrata secondo un'unica intenzione «collettiva».

§2. In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l'orario in cui tale santa messa sarà celebrata, non piú di due volte per settimana.

§3. I pastori nelle cui diocesi si verificano questi casi, si rendano conto che questo uso, che costituisce un'eccezione alla vigente legge canonica, qualora si allargasse eccessivamente - anche in base a idee errate sul significato delle offerte per le sante messe - deve essere ritenuto un abuso e potrebbe ingenerare progressivamente nei fedeli la desuetudine di offrire l'obolo per la celebrazione di sante messe secondo intenzioni singole, estinguendo un'antichissima consuetudine salutare per le singole anime e per tutta la Chiesa.

Art. 3. §1. Nel caso di cui all'art. 2 §1, al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella diocesi (cf. CIC, can. 952).

§2. La somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'ordinario di cui al can. 951 §1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (cf. CIC, can. 946).

Art. 4. Specialmente nei santuari e nei luoghi di pellegrinaggio, dove abitualmente affluiscono numerose offerte per la celebrazione di messe, i rettori, onerata conscientia, devono attentamente vigilare che vengano accuratamente applicate le norme della legge universale in materia (cf. principalmente CIC, cann. 954-956) e quelle del presente decreto.

 

 

 

Art. 5. §1. I sacerdoti che ricevono offerte per intenzioni particolari di sante messe in grande numero, per esempio in occasione della commemorazione dei fedeli defunti o di altra particolare ricorrenza, non potendovi soddisfare personalmente entro un anno (cf. CIC, can. 953), invece di respingerle, frustrando la pia volontà degli offerenti e distogliendoli dal buon proposito, devono trasmetterle ad altri sacerdoti (cf. CIC, can. 955) oppure al proprio ordinario (cf. CIC, can. 956).

§2. Se in tali o simili circostanze si configura quanto è descritto nell'art. 2 §1 di questo decreto, i sacerdoti devono attenersi alle disposizioni dell'art. 3.

Art. 6. Ai vescovi diocesani particolarmente incombe il dovere di far conoscere con prontezza e con chiarezza queste norme, valide sia per il clero secolare che religioso, e curarne l'osservanza.

Art. 7. Occorre però che anche i fedeli siano istruiti in questa materia, mediante una catechesi specifica, i cui cardini sono: l'alto significato teologico dell'offerta data al sacerdote per la celebrazione del sacrificio eucaristico, al fine soprattutto di prevenire il pericolo di scandalo per la parvenza di un commercio con il sacro; l'importanza ascetica dell'elemosina nella vita cristiana, insegnata da Gesú stesso, di cui l'offerta per la celebrazione di sante messe è una forma eccellente; la condivisione dei beni, per cui mediante l'offerta di intenzioni di messe i fedeli concorrono al sostentamento dei ministri sacri e alla realizzazione di attività apostoliche della Chiesa.

Il Sommo Pontefice, in data 22 gennaio 1991 ha approvato in forma specifica le norme del presente decreto e ne ha ordinato la promulgazione e l'entrata in vigore.

Dato in Vaticano il 22 febbraio 1991.

+ Antonio card. Innocenti, prefetto

+ Gilberto Agustoni, arcivescovo titolare di Caorle, segretario

 

 

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Commento

 

 

 

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Il decreto che oggi viene pubblicato è frutto della consultazione di tutte le conferenze episcopali i cui risultati sono stati elaborati da una Commissione interdicasteriale della Curia Romana. Il Sommo Pontefice ha poi approvato, in forma specifica, questo decreto che entra in vigore a norma del can. 8, §1 del CIC. Esso risponde alle ripetute sollecitazioni e alle attese di molti pastori che si sono rivolti alla Santa Sede per avere chiarimenti e direttive in merito alla celebrazione di sante messe che vengono comunemente chiamate «plurintenzionali» o anche «collettive».

Il decreto si divide in due parti: la prima, a modo di premessa, contiene le motivazioni della seconda parte, che è quella dispositiva. Innanzitutto viene asserita la sostanziale identità delle ragioni e dei fini per i quali i fedeli, seguendo una tradizione ininterrotta, veneranda per antichità e per significato, chiedono ai sacerdoti di celebrare il santo sacrificio secondo particolari intenzioni, offrendo loro un compenso - che ai nostri tempi è quasi esclusivamente pecuniario - chiamato con un termine giuridico (invero poco felice) «stipendio», e piú comunemente «elemosina». Sempre nella premessa si passa poi a porre in luce il punto saliente nel quale la prassi, oggetto del documento, si discosta dalla normativa vigente. La legge canonica infatti stabilisce che ogni sacerdote che accetta l'impegno di celebrare una santa messa secondo le intenzioni dell'offerente, deve farvi fronte, per un obbligo di giustizia o di persona, oppure affidando l'adempimento ad altro sacerdote, indipendentemente dall'importo dell'offerta. La prassi anomala invece consiste nell'accettare, o nel raccogliere, indistintamente offerte per la celebrazione di sante messe secondo le intenzioni degli offerenti, cumulando le offerte e le intenzioni, pretendendo di soddisfare agli obblighi che ne derivano con un'unica santa messa celebrata secondo un'intenzione che è realmente «plurima» o «collettiva». Né vale il pretesto che in questi casi le intenzioni degli offerenti vengono specificate durante la celebrazione, perché non si vede in che misura questo procedimento soddisfi l'obbligo di cui al can. 948 del CIC, di applicare tante messe quante sono le intenzioni.

Per meglio illustrare le peculiarità di questa anomalia, il decreto riferisce due fattispecie apparentemente simili a una messa «plurintenzionale», ma nella realtà ben diverse e perciò moralmente lecite. Nell'un caso si tratta dell'uso, che dura ab immemorabili, in certe regioni povere, nelle quali i fedeli portano al sacerdote delle offerte modeste, qualche volta ancora beni in natura, non per chiedere la celebrazione di messe secondo le loro intenzioni singole e particolari, ma per contribuire in generale al culto pubblico della Chiesa e al sostentamento del sacerdote stesso, ben sapendo che costui celebrerà poi delle sante messe per le loro intenzioni e necessità, come di fatto prescrive la legge canonica per i vescovi e i sacerdoti con le messe pro populo e la sensibilità e carità sacerdotale suggeriscono.

L'altro caso è quello di fedeli che spontaneamente si uniscono tra di loro e si accordano per far celebrare una o piú messe secondo comuni o varie intenzioni, che in realtà confluiscono volontariamente in un'unica intenzione, offrendo la relativa elemosina. Non v'è chi non veda la radicale differenza tra questi usi e la messa «plurintenzionale» di cui sopra. La premessa menziona anche gli argomenti portati dai fautori di tale nuova prassi illecita: li definisce «speciosi e pretestuosi, quando non riflettano anche un'errata ecclesiologia». Non di rado, infatti, si sente ripetere da costoro che la celebrazione eucaristica è un'azione della Chiesa e perciò eminentemente comunitaria; e pertanto sarebbe alieno per la natura stessa della messa l'idea di «privatizzarla», fissando intenzioni particolari, o volendone destinare i frutti secondo i nostri intendimenti.

Queste argomentazioni manifestano la confusione dottrinale di certa ecclesiologia circa i meriti infiniti dell'unico sacrificio della croce, circa la celebrazione del sacramento di quell'unico sacrificio che Cristo ha affidato alla Chiesa, e circa il thesaurus ecclesiae di cui la Chiesa dispone. Né si può dimenticare che la dottrina cattolica ha costantemente insegnato che i frutti del sacrificio eucaristico sono variamente attribuiti: innanzitutto a coloro che la Chiesa stessa nomina nelle «intercessioni» della prece eucaristica, poi al ministro celebrante (il cosiddetto frutto ministeriale), quindi agli offerenti, e cosí via. Intanto i sacerdoti che non accettano l'impegno di celebrare la messa secondo particolari intenzioni non si rendono conto di precludere uno dei modi eccellenti per partecipare attivamente alla celebrazione del memoriale del Signore, ricordato dallo stesso papa Paolo VI nel citato m. p. Firma in traditione, proprio mediante l'offerta fatta al sacerdote. Questo è uno dei danni spirituali da paventare di cui parla anche il decreto (cf. art. 2 §3). Vi sono poi coloro che teorizzano sui nuovi e piú adeguati sistemi di sostentamento per il clero, sanciti peraltro nella nuova legislazione canonica. Secondo costoro il sacerdote dei nostri giorni non avrebbe piú bisogno delle intenzioni di sante messe per sopperire ai propri bisogni materiali. Qualcuno trova l'antico sistema addirittura lesivo della dignità dei ministri dell'altare.

Questa è una delle tante illusioni o utopie che mancano di riferimento alla realtà. È infatti dimostrato che la maggior parte dei sacerdoti nel mondo, anche nella società contemporanea, attinge ancora il proprio sostentamento dalle offerte per la celebrazione delle sante messe. Anche molte altre attività apostoliche della Chiesa - dalle missioni alle parrocchie - sono in parte o totalmente sostenute con il ricavato degli «stipendi» o «elemosine» per sante messe. Solo chi vuole scandalizzarsi, dunque, o chi è affetto da uno strano puritanesimo, può ritenere anacronistica o indegna l'antica tradizionale usanza di fare assegnamento sulle «elemosine» per le sante messe per il sostentamento del clero e per le opere della Chiesa. Il decreto usa parole forti e un tono severo nell'attirare l'attenzione dei pastori sul danno incalcolabile che la prassi delle cosiddette «messe plurintenzionali» o «collettive» può provocare nel popolo cristiano sotto diversi aspetti. Il moltiplicarsi di siffatte celebrazioni, o la mancata premura nel cercare di arginarle e di prevenirne la diffusione, portano fatalmente alla disaffezione dei fedeli dall'usanza di chiedere la celebrazione della santa messa per intenzioni particolari, che è pur sempre una testimonianza di fede viva. Anzi ciò mortifica anche un costume cristiano di altissimo valore e spiritualmente salutare: la pietà per i defunti.

In larga misura le intenzioni per sante messe o le pie fondazioni con oneri missari - come ben si sa - sono destinate al suffragio dei fedeli defunti. Parimenti si estenua progressivamente la sensibilità del popolo cristiano per la partecipazione alla vita della Chiesa mediante l'offerta per celebrazioni di sante messe destinate al sostentamento per il clero e alle varie attività di culto e di carità della Chiesa. Le preoccupazioni dovute a questa incauta prassi e piú ancora il pericolo che essa si estenda sono ripetutamente espresse nel decreto, particolarmente nella sua parte dispositiva. Ivi sono infatti stabilite alcune clausole o condizioni di liceità perché si possa fare eccezionalmente ricorso a questa modalità impropria di celebrazione (art. 2). Occorre innanzitutto il consenso esplicito dell'offerente che attualmente invece è quasi dappertutto considerato presunto o implicito: ciò che è moralmente illecito. Occorre anche che siano indicati chiaramente e pubblicamente luogo, giorno e ora in cui tali celebrazioni avvengono. E siccome si tratta comunque di una modalità che rappresenta un'eccezione nei confronti della norma vigente, il supremo legislatore ha disposto che queste celebrazioni non possono avere luogo piú di due volte per settimana in uno stesso luogo di culto (art. 2 §3), al fine di circoscrivere il piú possibile questa pratica - anche con le condizioni poste per evitare gli abusi - e contrastarne la diffusione.

L'esecuzione pronta e puntuale del decreto è affidata, per la natura stessa delle disposizioni, ai pastori. La gravità dell'impegno è data dal danno potenziale che questa nuova maniera - che deve rimanere eccezione - potrebbe comportare soprattutto sul piano pastorale. Non può neppure sfuggire il monito particolare rivolto ai rettori dei santuari, poiché ivi esistono le condizioni piú favorevoli per ignorare le prescrizioni del presente decreto: perciò li rende responsabili, onerata conscientia, della loro osservanza. È necessario dedicare anche la debita attenzione al contenuto pastorale del decreto in quella parte (art. 7) che invita a cogliere l'occasione della promulgazione di queste norme per promuovere un'opportuna catechesi con l'intento di sfatare alcuni preconcetti in questo campo, che per ignoranza e pressappochismo sono ricorrenti in una certa cultura pseudoreligiosa.

L'ultimo articolo indica alcuni punti per questa catechesi: riproporre e spiegare il genuino significato dell'offerta che i fedeli portano al sacerdote per la celebrazione di sante messe secondo una particolare intenzione; la preziosità dell'elemosina nella vita cristiana per il suo grande valore satisfattorio; e, infine, l'effettiva partecipazione dei fedeli alla missione della Chiesa con una modalità di «condivisione», rappresentata dalle offerte per la celebrazione di sante messe che vengono distribuite in tutto il mondo. Per un'opportuna riflessione su tutta questa delicata materia è bene ricordare anche gli orientamenti dati dal concilio Vaticano II nel decreto Presbyterorum ordinis: «Quanto poi ai beni che si procurano in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico, i presbiteri, come pure i vescovi, salvi restando eventuali diritti particolari, devono impiegarli anzitutto per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente si potrà destinarlo per il bene della Chiesa e per le opere di carità» (PO 17; EV 1/1301). Le offerte per la celebrazione di sante messe rientrano tra questi beni.

 

 

 

 

+ Gilberto Agustoni, arcivescovo titolare di Caorle, segretario della Congregazione per il Clero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV Suppl.

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.