(La numerazione progressiva a margine senza formattazione è riportata dalla serie degli EV)

 

 

 

 

 

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Poiché ai nostri giorni c'è l'usanza frequente, anzi quotidiana, di ricevere la sacra comunione anche da parte dei malati degenti negli ospedali, e poiché tuttavia questo avviene non senza inconvenienti, tenuto conto sia del nuovo sistema con cui vengono costruiti tali istituti sia del loro ordinamento interno, la Sacra Congregazione dei riti, affinché l'eucaristia possa essere amministrata a molti malati in modo piú facile e breve, ha ritenuto di dover mutare quanto prescritto dal Rituale romano, tit. V, cap. IV, n. 28, come segue: 

1. Negli ospedali costituiti da un solo edificio e nel quale ci sia la cappella, il sacerdote ministrante reciti in cappella tutte le preghiere prescritte prima e dopo la comunione dei malati secondo il Rituale, e distribuisca l'eucaristia ai singoli malati, degenti nelle varie camere, usando la formula della comunione.

 2. Negli ospedali costituiti da piú edifici, il sacerdote porti con riverenza l'eucaristia dalla cappella e la deponga su una mensa preparata in luogo decente e adatto dei vari reparti, e lí, recitate le preghiere prescritte prima e dopo la comunione dei malati, distribuisca il sacramento come si è detto sopra.

Di questo è stata fatta relazione al papa Paolo VI tramite il sottoscritto cardinale prefetto della Sacra Congregazione dei riti; sua santità ha ratificato e confermato i mutamenti sopra esposti ed ha benevolmente concesso che vengano introdotti nell'uso secondo l'opportunità.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

+ Arcadio M. card. Larraona, prefetto.

+ Ferdinando Antonelli, OFM, segretario.

 

 

 

 

 

 

 

 

EV 2

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.