Signori Cardinali e venerati Fratelli nell’Episcopato,

Illustri Professori di Diritto Canonico e Giudici di Tribunali ecclesiastici!

1. Sono lieto di accogliervi in speciale Udienza a coronamento del Simposio Internazionale, col quale s’è voluto opportunamente celebrare il decimo anniversario della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico. Saluto ciascuno di voi con viva cordialità e ringrazio Mons. Vincenzo Fagiolo per i pensieri e i sentimenti manifestati a nome di tutti. Desidero esprimere cordiale apprezzamento ad organizzatori e relatori del Simposio per l’apporto che con questa iniziativa essi arrecano alla riflessione sull’incidenza che il Codice di Diritto Canonico sviluppa nella vita e nella missione della Chiesa.

2. In questa luce, è doveroso innanzitutto ricordare quanti hanno impegnato le loro energie per promuovere il rinnovamento della legislazione canonica, accogliendo le istanze, le indicazioni e le sollecitazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II. Primo fra tutti, il Sommo Pontefice Giovanni XXIII di venerata memoria, che nel medesimo giorno 25 gennaio 1959, in cui annunciava il Concilio Ecumenico rese altresí noto l’intento di riformare l’allora vigente corpus delle leggi canoniche, che era stato promulgato nella solennità di Pentecoste dell’anno 1917; ed in seguito, il 29 marzo 1963, istituí la Commissione per la revisione del Codex Iuris Canonici, alla quale diede poi grande impulso il mio Predecessore Paolo VI di f. m. Insieme è doveroso ricordare e ringraziare i Signori Cardinali, che furono Presidenti della Commissione, i validi Segretari della medesima con i loro collaboratori, i Padri delle Congregazioni Plenarie, gli esperti e i Consultori. Lo spirito squisitamente collegiale, con il quale i lavori furono condotti e portati a termine, si rivelò prezioso e particolarmente fecondo con la consultazione dell’intero Episcopato, dei Dicasteri della Curia Romana, delle Università e delle Facoltà ecclesiastiche e delle Unioni dei Superiori Maggiori. Come già dissi dieci anni or sono promulgando il nuovo Codice, desidero ancor oggi manifestare a tutti e pubblicamente i sentimenti della mia viva riconoscenza, mentre raccomando alla bontà del Signore quanti ci hanno lasciato dopo un servizio fedele e generoso alla Chiesa.

3. La gioia e il conforto di ieri trovano conferma e si ripetono oggi con la felice ricorrenza del decimo anniversario della promulgazione del nuovo Codice, resa particolarmente solenne con la celebrazione di questo Symposium internazionale, al quale la scelta dei temi, la ben nota dottrina dei Relatori, la partecipazione numerosa e qualificata di tanti studiosi conferiscono, con la dimensione dell’universalità che le varie scuole esprimono, la rilevanza di un avvenimento altamente ecclesiale e di indubbio valore scientifico. Non si è voluto celebrare un atto puramente accademico, né si è andati alla ricerca di prestigiosi traguardi che conferissero lustro, fosse pure a questa Sede apostolica. Ma, come apparve chiaro fin dal primo momento, quando fu avanzata e presentata la proposta, il Symposium ha inteso finalizzare il suo impegno nel cogliere gli elementi portanti e la struttura essenziale del Codice, quale novità fondamentale del Concilio Vaticano II, in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa, per quanto concerne soprattutto l’ecclesiologia (cf. Cost. Apost. Sacrae disciplinae leges, 25 gennaio 1983: AAS 75 [1983], pars II, XI). Da qui la trattazione approfondita dei temi che caratterizzano e qualificano il nuovo Codice, quali soprattutto la communio nella dimensione della Chiesa universale ed in quella della Chiesa particolare, con il relativo raffronto tra ius universale e ius particulare e del sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune, con riferimento specifico alla pastorale sacramentale e al ministero ecclesiastico. E sono lieto che, nel quadro di questo Simposio, si sia trovato spazio anche per il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, che ho avuto la gioia di promulgare nel 1990. Infatti, tale attenzione corrisponde ai miei auspici, spesso ripetuti, che tutta la Chiesa respiri con due polmoni. Testimonianza operativa di ciò offre il Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi, che segue fedelmente quanto ho scritto nella Costituzione apostolica “Sacri Canones”: il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium non solo “veluti novum complementum magisterii a Concilio Vaticano II propositi habendus est, quo universae Ecclesiae ordinatio canonica tandem expletur” (Cost. Apost. Sacri Canones, 18 oct. 1990: AAS 83 [1990] 1038), ma costituisce, insieme al Codex Iuris Canonici e alla Costituzione apostolica sulla Curia Romana Pastor bonus, una delle tre componenti dell’unico “Corpus iuris Canonici” della Chiesa universale. La conoscenza di questo intero Corpus, come ho sottolineato il 25 ottobre 1990, nell’ultimo Sinodo dei Vescovi, deve essere opportunamente promossa nella formazione sacerdotale, e, in primo luogo, in tutte le Facoltà di Diritto canonico. Infatti, la conoscenza non potrà che arricchire gli studiosi e far sí che la scienza canonica, praticata negli Atenei, sia “plene respondens titulis studiorum, quos hae Facultates conferunt” (All., 25 oct. 1990, 8: AAS 83 [1991] 490).

4. Al fine scientifico il Symposium ha unito quello pastorale, sia con la scelta dei temi e dei Relatori, tra i quali troviamo Vescovi diocesani, sia con la visione delle esigenze inerenti alla vita e alla missione della Chiesa. Donde l’auspicio, che condivido, di uno studio piú diffuso ed accurato del nuovo Codice di Diritto Canonico, che coinvolga non solo i centri accademici e gli operatori del diritto, ma diventi impegno concreto di ogni comunità ecclesiale, perché avverta l’esigenza di una verifica, a dieci anni dalla promulgazione del Codice che traduce in esperienza di vita le indicazioni del Concilio. Le comunità s’interroghino anzitutto sull’applicazione e l’osservanza delle norme che il “Codex” ha sancite per l’attuazione delle decisioni e direttive del Concilio Ecumenico Vaticano II. E vedano ed esaminino inoltre se l’incidenza del nuovo Codice nella loro vita e nella missione che svolgono nella Chiesa corrisponda allo sviluppo ed agli intenti dello stesso Concilio.

5. Il vostro Simposio avrà cosí contribuito ad accrescere la stima e la fiducia nel Codice, quale strumento che ben corrisponde alla natura della Chiesa. “Anzi - come dicevo dieci anni or sono - in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico... l’ecclesiologia conciliare” (cf. Cost. Apost. Sacrae disciplinae leges, 25 ian. 1983: AAS 75 [1983], pars II, XI). In esso, infatti, si riflettono ed assumono struttura e forma giuridica i chiari insegnamenti conciliari sulla Chiesa, quale popolo di Dio che vive ed opera nella comunione organica di tutti i suoi membri sotto la tutela e la guida dell’autorità gerarchica, che perpetua nella comunità ecclesiale il servizio del Buon Pastore per la salvezza integrale del gregge. Queste verità, per la fonte da cui promanano, per i contenuti cristologici ed ecclesiologici che le qualificano e per le finalità salvifiche che comportano, emergono oggi anche dalla normativa e sistematica del nuovo Codice, al quale deve perciò riconoscersi di aver svolto un servizio proficuo alla comunità ecclesiale. Voi avete messo un luce l’esigenza, anzi la necessità, di una “communio disciplinae” che sostenga la vita e la missione della Chiesa, sottolineando quanto sia essenziale alla struttura carismatica quella istituzionale, in modo da operare congiuntamente al conseguimento di quella “salus” in cui trovano ragion d’essere tutte le realtà, sia teologiche e liturgiche sia pastorali e giuridiche della Chiesa. “Nella vita della Chiesa - dichiarava il mio predecessore Paolo VI di f. m. - vediamo che la funzione del diritto non rimane estranea al “mysterium salutis”... ma entra nella dinamica del disegno salvifico; ...cosí entra a far parte del mistero della salvezza il patrimonio delle realtà giuridiche, alla giustizia e alla persona umana inscindibilmente legate” (cf. All., 25 maii 1968: AAS 60 [1968] 338).

6. Il Diritto Canonico si rivela cosí connesso con l’essenza stessa della Chiesa; fa corpo con essa per il retto esercizio del munus pastorale nella triplice accezione di “munus docendi, sanctificandi, regendi”. Nella Chiesa di Cristo - ci ha ripetuto il Concilio - accanto all’aspetto spirituale ed eterno, c’è quello visibile ed esterno. La chiara affermazione del §1 del canone 375, in base al quale i Vescovi “pastores constituuntur, ut sint ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri” (cf. Lumen Gentium, 20c), vista alla luce di tutta la tradizione canonista e in quella del magistero del Vaticano II, mentre ci ribadisce l’intrinseca pastoralità del diritto canonico, sta insieme a dirci che non sono pastorali soltanto i “munera docendi et sanctificandi”, ma con essi e non meno di essi è ugualmente pastorale il “munus regendi”, che il Concilio piú volentieri chiama “pascendi”, ricollegandolo al testo giovanneo che riporta il conferimento del primato di Pietro (cf. Gv 21, 17) (cf.. LG 18; can. 331). L’ossequio all’ordinamento canonico, espresso nella osservanza delle sue norme, contribuisce alla crescita della comunione ecclesiale. Questa raggiunge infatti la sua pienezza quando i battezzati sono congiunti con Cristo “mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico” (LG 14b; can. 205). Quest’ultimo, infatti, mediante il corpo delle leggi canoniche, regola la vita e la missione della Chiesa, i doveri e i diritti dei suoi membri e quanto è necessario ed utile alla sua compagine visibile. Nasce da qui l’esigenza, tradotta dal Codice in obbligo, che “tutti conservino sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa” (can. 209 § 1); e l’azione apostolica sia condotta sempre nella comunione con la Chiesa (cf. can. 675 § 3).

7. In tal modo concepito, strutturato, interpretato ed applicato, il Diritto canonico, oltre a giovare alla Chiesa nell’adempimento della sua missione, acquista una dimensione di esemplarità per le società civili, spingendole a considerare il potere e i loro ordinamenti come un servizio alla comunità, nel supremo interesse della persona umana. Come al centro dell’ordinamento canonico c’è l’uomo redento da Cristo e divenuto con il battesimo persona nella Chiesa “con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri” (can. 96), cosí le società civili sono invitate dall’esempio della Chiesa a porre la persona umana al centro dei loro ordinamenti, mai sottraendosi ai postulati del diritto naturale, per non cadere nei pericoli dell’arbitrio o di false ideologie. I postulati del diritto naturale sono infatti validi in ogni luogo e per ogni popolo, oggi e sempre, perché dettati dalla “recta ratio”, nella quale, come spiega san Tommaso, sta l’essenza del diritto naturale: “omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur” (Summa theologiae, I-II, q. 95, a. 2). L’aveva già compreso il pensiero classico, che Cicerone cosí esprimeva: “Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnibus, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat, quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat, nec improbos iubendo aut vetando movet” (De re publica, 3, 33: Lattanzio, Inst., VI, 8, 6-9).

Nel rinnovato sforzo della Chiesa per una nuova Evangelizzazione, in vista del terzo Millennio cristiano, il Diritto Canonico, come ordinamento specifico ed indispensabile della compagine ecclesiale, non mancherà di contribuire efficacemente alla vita e alla missione della Chiesa nel mondo, se tutte le componenti ecclesiali sapranno saggiamente interpretarlo e fedelmente applicarlo. Lo conceda il Signore Gesú, il quale ha voluto la Chiesa come nuovo Israele, in cammino nel secolo presente verso la città futura e permanente, sotto la guida dei pastori, che Egli stesso ha posto a reggere il suo popolo, munendoli dei mezzi adatti per tale compito (cf. LG 9).

Accompagno questo auspicio con una speciale benedizione, che imparto a voi qui presenti ed a quanti, nei vari campi connessi col Diritto Canonico, recano il proprio contributo all’adempimento della missione della Chiesa nel mondo.

Ioannes Paulus Pp. II

 

 

 

 

 

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.