Quesiti

Primo: È valido il Battesimo conferito con le formule «I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» e «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer»?

Secondo: Devono essere battezzate in forma assoluta le persone che sono state battezzate con queste formule?

 

Risposte

Al primo: Negativamente.

Al secondo: Affermativamente.

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nel corso di un’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato questa Risposta, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 1° febbraio 2008.

William Cardinal Levada, Prefetto

Angelo Amato, S.D.B., Arcivescovo tit. di Sila, Segretario

 

 

 

 

Nota esplicativa

(testo non ufficiale)

 

La Risposta riguarda il dubbio sulla validità del Battesimo conferito con due formule in lingua inglese nell’ambito della Chiesa cattolica. (...) Il dubbio, ovviamente, non concerne l’inglese, ma la formula in se stessa, che potrebbe essere espressa anche in un’altra lingua.

Il Battesimo conferito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo obbedisce al comando di Gesù Cristo, riferito alla fine del Vangelo secondo Matteo che la formula battesimale deve esprimere. Le varianti alla formula battesimale, in base alle designazioni delle Persone Divine diverse da quelle bibliche, provengono dalla cosiddetta teologia femminista. Al fine di evitare la menzione del Padre e del Figlio, in quanto parole "maschiliste", esse vengono sostituite con altri nomi.

Tali varianti, però, sovvertono la fede nella Trinità.

La risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede costituisce una dichiarazione dottrinale autentica, la quale ha effetti canonici e pastorali di grande portata.

La risposta, infatti, afferma implicitamente che le persone che sono state battezzate o saranno battezzate nell’avvenire con le formule in questione in realtà non sono battezzate. Quindi devono essere trattate a tutti gli effetti canonici e pastorali con gli stessi criteri giuridici delle persone che il Codice di Diritto Canonico mette sotto la categoria generale di non battezzati.

 

 

 

 

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.